Le Regole per le modifiche interne in Casa
A tutti sarà sopraggiunta l’esigenza di dover eseguire dei lavori o effettuare delle trasformazioni interne alla propria abitazione.
Esistono interventi e interventi.
Alcuni interventi possono eseguirsi in libertà senza alcuna necessità di adempimenti, per altri interventi consistenti sono necessari i relativi permessi come ad esempio i lavori di diversa distribuzione delle stanze, l’abbattimento delle pareti e la modifica del volume.
Il consiglio è sempre quello di farsi seguire da un professionista , come un geometra, che potrà gestire tutte le pratiche.
CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
- INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE: costituiscono interventi di manutenzione ordinaria gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. A titolo di esempio, sono interventi di manutenzione ordinaria di edifici quelli che riguardano sia le opere interne(riparazione rinnovamento e sostituzione di intonaci, rivestimenti, infissi, i serramenti, controsoffitti, pavimenti, apparecchi sanitari, canne fumarie e di ventilazione, l’aggiunta di nuovi apparecchi sanitari in bagni esistenti) che le opere esterne(riparazione e sostituzione, purché senza alterazione delle caratteristiche, posizioni, forme e colori preesistenti, di intonaci, rivestimenti, serramenti, manti di copertura, impermeabilizzazioni, guaine, grondaie, cornicioni).
- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: costituiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso; A titolo di esempio, sono interventi di manutenzione straordinaria di edifici quelli che riguardano sia le opere interne(consolidamento delle strutture portanti interne; opere di sottomurazione, deumidificazione, sostituzione di solai, apertura e chiusura di porte; creazione, eliminazione o modificazione di partizioni verticali interne, di locali per servizi igienici e tecnologici; rifacimento di collegamenti verticali interni a una singola unità immobiliare; dotazione di nuovi impianti)sia le opere esterne(interventi già descritti per gli interventi di manutenzione ordinaria che invece comportano modifiche delle caratteristiche, posizioni, forme e colori di quelle preesistenti; opere di sostegno e di contenimento; consolidamento di strutture portanti perimetrali e coperture nonché adeguamento del loro spessore e delle loro caratteristiche alle esigenze di isolamento; sostituzione, senza modifiche geometriche, della struttura portante della copertura).

- INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO: comprendono un insieme di opere e interventi in grado di conservare l’organismo nel suo insieme, in maniera integrale, e in tutte le sue parti e funzioni; risanare l’organismo, eliminando un preesistente stato di degrado e adeguarne il grado di fruibilità e salubrità.
- INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
E’ OVVIAMENTE NECESSARIA UNA VALUTAZIONE DEL TECNICO PER CAPIRE IN QUALE TIPOLOGIA RIENTRANO GLI INTERVENTI.

CILA,SCIA O PERMESSO DI COSTRUIRE?
Sono subordinati a CILA gli interventi di manutenzione straordinaria cosiddetta leggera, ossia che non coinvolgano parti strutturali dell’edificio.
Tra questi troviamo a titolo di esempio: lo spostamento di tramezzi interni non portanti, l’apertura, la chiusura o lo spostamento di porte interne; Il rifacimento di uno o più impianti (riscaldamento, idrosanitario, fognario, elettrico, condizionamento, ecc.)Il frazionamento (divisione di un’unità immobiliare in due o più) o l’accorpamento di due o più unità immobiliari, purché non sia modificata la volumetria complessiva e non sia mantenuta la destinazione d’uso.
La SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), sostituisce la CILA, quando l’intervento riguarda opere che insistono su elementi strutturali (muri portanti, travi, pilastri, solai etc.), per cui occorre il progetto redatto da un Ingegnere e depositato al Genio civile (ufficio dove vengono depositati i calcoli strutturali). Esempi tipici sono la cerchiatura di una porta o di una finestra su muro portante, la realizzazione di un solaio, il rifacimento del tetto, il consolidamento delle fondazioni, dei pilastri o delle travi, la perforazione di un pozzo artesiano etc. La SCIA, inoltre, si utilizza per il cambio di destinazione d’uso.
Infine, la pratica più “complessa”, che richiede l’autorizzazione al procedere da parte del Comune è il PERMESSO DI COSTRUIRE. Quest’ultimo si usa per le nuove costruzioni, le sopraelevazioni, gli ampliamenti o le opere di ristrutturazione pesante.